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Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: il quadro aggiornato sugli incentivi

15/09/2022 Autore: https://www.ingenio-web.it/

Il contesto delle agevolazioni fiscali include numerosissime possibilità, alcune, introdotte già a partire dal 2006. Le detrazioni per l’efficientamento energetico non includono solo la più popolare aliquota del 110%, ma possono essere fruite anche per interventi “puntali” con aliquote che variano dal 50% fino al 75%. Inoltre, grazie ai chiarimenti ricevuti nel corso dell’anno 2021 è ormai assodato che le possibilità ad aliquota ordinaria non possono essere fruite solo da soggetti IRPEF ma anche da soggetti IRES possessori di immobili merce o immobili strumentali. 

L’utilizzo delle detrazioni è, infatti, particolarmente complesso ed in continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche.

Riportando alcuni riferimenti normativi, si ricorda che con la recente Circolare 25/07/2022 n.28/E l’Agenzia delle entrate ha fornito una trattazione sistematica e completa delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni fiscali relative alle spese per gli interventi del patrimonio edilizio. 

La circolare tratta nella fattispecie del Bonus Casa, del Sismabonus e Sismabonus acquisti, del bonus verde, del bonus facciate declinabile sia come intervento di mera manutenzione che nel caso di riqualificazione termica, del bonus mobili, dell’Ecobonus ed infine del più complesso Superbonus.

Con il Decreto Legge 34/2020 sono stati, invece, introdotti nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con una nuova aliquota incrementata sino al 110%.
La possibilità di accesso all’incentivo è però riservata ai soli immobili con destinazione d’uso residenziali, siano essi edifici unifamiliari e/o condominiali. Nel caso degli edifici unifamiliari il termine ultimo del 31/12/2022 è riservato solo a quei cantieri che hanno raggiunto il 30% dei SAL entro la fine di settembre 2022; mentre per gli edifici condominiali sarà possibile godere dell’agevolazione per tutte le spese incentivabili sostenute entro il 31/12/2022. 

Ma vediamo di seguito di quali tipologie di interventi, quali aliquote e quali detrazioni possiamo beneficiare.

All’interno dello stesso intervento si possono utilizzare contemporaneamente differenti detrazioni, ma ciascuna di esse deve essere riferita alle corrispondenti voci di spesa relative alle rispettive lavorazioni. La complessità del sistema degli incentivi previsti per la riqualificazione del patrimonio immobiliari esistente, e le possibili combinazioni che possono scaturire, richiede una attenta pianificazione per raggiungere la soluzione ottimale.

Come calcolare la spesa incentivabile – il QTE

Proprio l'art. 5, D.I. 6 agosto 2020, individua in modo dettagliato le spese per cui spetta la detrazione, dividendole per tipologia di intervento. Nello stesso Decreto è inoltre previsto l'obbligo di congruità delle spese con i massimali di costo per intervento, secondo prezzari stabiliti.

Con Risoluzione 1° dicembre 2008, n. 458 è stato inoltre chiarito che sono detraibili le spese sostenute da un'impresa per l'acquisto dei materiali forniti direttamente da imprese consociate a condizione che:

  • Premesso ciò passiamo alla definizione e descrizione del QTE, che nell’ ambito del Superbonus e della cessione del credito, rappresenta l’anello di unione fra gli aspetti tecnici, ossia il computo metrico estimativo, e gli aspetti economici vale a dire i massimali di spesa per tipologia di intervento. 

    I componenti che entrano in gioco per poter compilare il QTE per il Superbonus sono principalmente: l’importo dei lavori, IVA sui lavori, gli oneri della sicurezza, le spese tecniche, il visto di conformità e il costo del Responsabile dei Lavori.

    Come ottenere la detrazione?

    Per i lavori iniziati dopo l’entrata in vigore del D.M. 06/08/2020 vigono i seguenti adempimenti a carico dei soggetti interessati alla detrazione per il risparmio energetico

  • Il deposito in Comune delle Relazione Tecnica di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 o un provvedimento regionale equivalente

  • Acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi unitari e la rispondenza ai requisiti richiesti per specifici interventi, e se necessario dell’attestato di prestazione energetica

  • Ove necessario la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica

  • pagamenti delle spese con lo specifico bonifico “dedicato” (richiesto solo per le persone fisiche ma non imprenditori)

  • Conservazione dei documenti attestanti le spese sostenute per gli interventi (fatture, ricevute fiscali) o altra idonea documentazione.

  • Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, acquisizione della dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione degli stessi

  • Nel caso di lavori su parti comuni condominiali, acquisizione della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. O in alternativa della certificazione rilasciata dall’amministratore

  • Per fruire della detrazione il tecnico abilitato (o il soggetto interessato, per i lavori di minore entità) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, è tenuto ad inviare telematicamente all’ ENEA la scheda descrittiva degli interventi. Per lavori di maggiore entità detta scheda deve essere redatta dal tecnico abilitato. L’Enea attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente un’e-mail di conferma contente il codice CPID: detto documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi. 

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